Rappresentante dei Lavoratori (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è presente in tutte le aziende. Viene eletto liberamente dai lavoratori nelle attività fino a 15 lavoratori e in quelle realtà in cui non sono presenti le rappresentanze sindacali. Nelle aziende con più di 15 lavoratori in cui sono presenti le rappresentanze sindacali il RLS viene scelto tra questi. La formazione del RLS assicurata dal datore di lavoro come indicato dall’art. 37 commi 10 e 11 D.lgs. 81/08 deve permettere al RLS competenze sulle misure di prevenzione e protezione dei rischi e la capacità di leggere la documentazione sui diversi aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tipo di attivitàDurata corso RLSAggiornamento annuale
Attività fino a 15 lavoratori32 ore di cui 12 sui rischi specifici
Attività fino a 50 lavoratori32 ore di cui 12 sui rischi specifici4 ore
Attività oltre 50 lavoratori32 ore di cui 12 sui rischi specifici8 ore

I corsi sono svolti con la collaborazione di un organismo paritetico come indicato nella normativa.

Preposto

Il preposto deve seguire un corso di formazione di 8 ore aggiuntivo al corso per i lavoratori in cui gli argomenti trattati sono tra gli altri: i soggetti coinvolti nel sistema sicurezza, la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione. L’aggiornamento del corso del preposto è quinquennale e la durata è di 6 ore.

Dirigente

Il datore di lavoro offre al dirigente un’adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro della durata di 16 ore il cui aggiornamento quinquennale ha una durata di 6 ore. Il corso deve trattare tutti gli argomenti della sicurezza sul lavoro dando spazio oltre agli argomenti di natura giuridica e di valutazione dei rischi anche agli aspetti quali l’organizzazione del lavoro e la comunicazione.