Un’atmosfera esplosiva è “una miscela con aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili combustibili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta”. Gli elementi essenziali affinché avvenga l’esplosione sono:
• il combustibile (sotto forma di gas, vapori, nebbie e/o polveri);
• il comburente (l’ossigeno presente nell’aria in conc. del 21%)
• l’innesco, elettrico (scintilla provocata da una scarica, etc.) oppure termico (temperature eccessive provocate da fiamme, etc.).
Il pericolo d’esplosione è strettamente legato ai materiali e alle sostanze trattate all’interno dell’ambiente lavorativo. Affinché vi sia un’esplosione non basta la presenza della miscela combustibile, ma deve aversi una concentrazione di combustibile e comburente compresa entro determinati limiti d’esplodibilita; si parla in questo caso di “percentuale minima e massima” ricavate sperimentalmente e denominate come, “Limite Inferiore d’Esplodibilita” (LEL: Lower Esplosive Limit) e “Limite Superiore d’ Esplodibilita” (UEL: Upper Esplosive Limit).
L’esplosione avviene solo in determinate condizioni. Essa infatti dipende dalla concentrazione (inferiore al LEL o superiore al UEL), dalla temperatura (superiore o inferiore della T d’infiammabilita), dalla forma granulometrica e della quantità del prodotto messo a reagire. Oltre a quelli fondamentali gia osservati, intervengono anche altri fattori tra i quali la “sovrapressione” ed il “fronte di fiamma”. Si ha deflagrazione quando il fronte di fiamma segue la sovrapressione, si ha invece detonazione quando la sovrapressione che si genera in un punto e tale da comportare temperature e pressioni tali da generare esplosioni secondarie, prima che il fronte di fiamma arrivi. La soglia di valori previsti corrisponde al valore di danni gravi alla popolazione sana (lesioni irreversibili) come definito dalle Linee Guida Nazionali per la pianificazione dell’emergenza esterna (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile – Gennaio 1994), dal D.M. 15 maggio 1996 e dal D.M. 9 maggio 2001.
Un’esplosione, può causare indirettamente conseguenze ancora più gravi, innescando altri eventi incidentali a catena, i cosiddetti effetti domino. Le Direttive europee e quindi il Titolo XI del D. Lgs 81/08 considerano, ai fini della valutazione del rischio, soltanto le atmosfere esplosive in aria a pressione ordinaria (0,8-1,1 bar) ed a temperatura ordinaria (-20 /+60 °C), ma non prendono in considerazione i serbatoi in pressione contenenti miscele , materiali esplosive e apparecchiature per gas, poiché soggetti già ad altre disposizioni legislative.
Di seguito si riportano alcuni esempi di attività, divisi per categorie, nelle quali tipicamente sono depositate o sono in lavorazione sostanze che potrebbero formare un’atmosfera esplosiva, e quindi nelle quali è necessario effettuare la classificazione delle zone pericolose.
• Centrali Termoelettriche
• Impianti Turbogas
• Inceneritori, Termovalorizzatori
• Impianti di compressione e/o decompressione gas combustibili
• Raffinerie di petrolio
• Industria chimica
• Industria petrolchimica
• Industria farmaceutica
• Produzione e depositi di solventi o diluenti;
• Produzione e depositi di prodotti alcolici (Alcool, trielina, ecc)
• Depositi di carburante (Benzine, Gasolio, GPL, Metano, ecc)
• Industria metallurgica e carbonifera
• Industria agro-alimentare
• Industria tessile
• Mobilifici
• Produzione e depositi di vernici o smalti;
• Industria cosmetica e produzione di profumi
• Falegnamerie e lavorazione del legno
• Carrozzerie
• Officine con attività ossi-acetilenica
• Distributori di carburante
Decreto legislativo 09.04.2008, n. 81
(S.O. n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101)
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
TITOLO XI Protezione da atmosfere esplosive – Capo I Disposizioni generali
Articolo 287 – Campo di applicazione
Articolo 288 – Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.
Articolo 289 – Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
a) evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Articolo 290 – Valutazione dei rischi di esplosione
Articolo 291 – Obblighi generali
Articolo 292 – Coordinamento
1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’articolo 26, il datore di lavoro che é responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’articolo 294, l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
Articolo 293 – Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Articolo 294 – Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: “documento sulla protezione contro le esplosioni”.
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all’allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all’allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l’impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell’inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l’organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1.
Articolo 295 – Termini per l’adeguamento
1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all’allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.
2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell’impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato L, parti A e B.
3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.
Articolo 296 – Verifiche