Autorizzazione Unica Ambientale

Cos’è l’AUA

L’Autorizzazione Unica Ambientale – istituita e disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013) introduce un’unica autorizzazione che sostituisce fino a 7 diversi titoli abilitativi in campo ambientale richiesti dalle vigenti normative di settore, ossia:

  • l’autorizzazione agli scarichi;
  • la comunicazione per l’utilizzo delle acque reflue;
  • l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ordinarie e per le attività in deroga);
  • la comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico
  • l’autorizzazione all’uso di fanghi ottenuti da depurazione in agricoltura;
  • la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti;
  • la comunicazioni in materia di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi.

E’ inoltre previsto che ogni Regione possa individuare, tra i provvedimenti attualmente in essere e aventi natura di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, ulteriori atti che potranno essere ricompresi nell’A.U.A.

 

Chi è soggetto ad AUA

Le disposizioni in materia A.U.A. si applicano sia alle piccole e medie imprese, sia ad «impianti» non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), per i quali, in assenza di una definizione puntuale all’interno del Regolamento, sarà necessario riferirsi alle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/06, nonché nelle norme relative agli atti autorizzativi sostituiti dall’AUA che conservano la loro efficacia ai fini applicativi ed interpretativi del decreto in esame.

 

Chi non può o non è tenuto a richiederla

In base agli Indirizzi regionali, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’A.U.A.:

  • gli impianti soggetti ad AIA
  • i progetti sottoposti a V.I.A. (art. 26 del D.gls n. 152/2006)
  • le procedure ordinarie per i rifiuti (art. 208 del D.lgs n. 152/2006)
  • gli impianti FER (D.lgs. 387/2003);
  • le attività soggette alla direttiva «nitrati» (direttiva «nitrati» 2011/721/UE)
  • gli impianti asserviti ad attività di bonifica/MISE
  • gli impianti di depurazione acque reflue urbane, inclusi gli impianti tecnicamente connessi (ad es. sfioratori)

 

A chi si presenta la domanda 

E’ previsto che la richiesta e il rilascio dell’A.U.A. transitino da un unico interlocutore, il SUAP comunale (Sportello Unico per le Attività Produttive), mentre in precedenza le varie autorizzazioni venivano rilasciate da diverse Pubbliche Amministrazioni (Regione, Provincia, A.T.O., A.R.P.A., altri Uffici Comunali etc.).

Il SUAP riceve la domanda trasmessa dalle imprese in forma telematica – tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it” – ne verifica la correttezza formale e la trasmette all’Autorità competente, nonché agli Enti coinvolti in materia ambientale.

 

E’ previsto dalle norme nazionali che con un decreto del Ministro dell’Ambiente, del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, venga adottato un modello semplificato e unificato valido per tutto il territorio nazionale, allo scopo di omogeneizzare la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale.

Per presentare la domanda, è possibile ricorrere ad intermediari esperti, nei cui confronti deve essere sottoscritta “procura”, con assunzione esplicita di responsabilità sulle informazioni fornite all’intermediario.


Durata dell’A.U.A

Il titolo autorizzativo ha una durata di 15 anni dalla data del rilascio e il rinnovo va richiesto sei mesi prima della scadenza.